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I minibot. Un'analisi asettica dei riferimenti normativi. Legittimità dell'emissione incerta.

L’art. 128 co. 1 del Trattato UE sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE) dispone che “la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

Il co. 2 dello stesso articolo stabilisce inoltre che “gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.

L’art. 127 TFUE as­se­gna al Si­ste­ma Eu­ro­peo del­le Ban­che Cen­tra­li (SEBC) il mo­no­po­lio del­le po­li­ti­che mo­ne­ta­rie al­l’in­ter­no del­l’U­nio­ne Eu­ro­pea.

L’art. 3 TFUE attribuisce poi tutta la politica monetaria all’Unione Europea: “L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: (omissis…) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro“; da ciò, una parte della dottrina in materia sostiene che anche qualora uno strumento di politica monetaria non fosse di competenza del sistema europeo del SEBC, sarebbe comunque – in ogni caso – di competenza comunitaria.

L’art. 2 TFUE aggiunge anche che “quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore (nella specie, le politiche monetarie), solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti”.

I Trattati Europei hanno quindi trasferito alla BCE l'emissione di banconote unificando così l’emissione della moneta cartacea Euro per tutta l'Unione Europea; inoltre, hanno dato alla BCE un controllo sulla quantità di monete metalliche Euro che hanno validità in tutta l’Unione, e che sono emesse dai singoli Stati.

L’argomento, oggi attuale, di un eventuale ritorno – almeno parziale – della sovranità monetaria ai singoli Stati attraverso monete complementari, ricomprende anche la cosiddetta “moneta fiscale” ed i cosiddetti “minibot”, oggetto questi ultimi della presente analisi.

Sul punto si è espressa anche la Banca d’Italia in data 11 dicembre 2017: “il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 128) e il Regolamento EC/974/98 (art. 2, 10 e 11) stabiliscono, infatti, che le banconote e le monete metalliche in euro sono le uniche con corso legale nell’unione monetaria. All’emissione la moneta fiscale svolgerebbe solo la funzione di riserva di valore, e da questo punto di vista sarebbe del tutto simile a un titolo di Stato. Sulla base della legislazione vigente tale “moneta” potrebbe essere utilizzata come mezzo di pagamento solo con il consenso del creditore. Pertanto, essa sarebbe accettata con sicurezza solo dallo Stato il quale si impegnerebbe ad accettarla in compensazione dei propri crediti fiscali nei confronti del detentore. Qualora invece lo Stato decidesse unilateralmente di liberarsi di propri debiti con un pagamento eseguito in moneta diversa dalla moneta legale si prefigurerebbe una violazione di quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Regolamento EC/974/98, con elevata probabilità di contenzioso e negative ripercussioni di carattere reputazionale presso i potenziali sottoscrittori dei titoli di debito pubblico.

Secondo questa impostazione, l’emissione di minibot (o moneta fiscale) costituirebbe l’emissione di moneta vera e propria; ciò in ragione anche del fatto che que­sti ti­to­li sono pri­vi di in­te­res­si e non hanno sca­den­za. Di conseguenza, si creerebbero numerosi contenziosi, a livello comunitario ma anche interno, tali da rendere malsicura la circolazione dei minibot.

A parere di altri, invece, i minibot non sarebbero moneta emes­sa da una Ban­ca Cen­tra­le ma – for­mal­men­te – ti­to­li di de­bi­to pub­bli­co sui generis, e dunque non violerebbero i trattati UE (nello specifico gli artt. 127 e 128 del TFUE), in quanto non avrebbero cor­so le­ga­le nella Repubblica Italiana, ma la loro cir­co­la­zio­ne ed ac­cet­ta­zio­ne co­me mez­zo di pa­ga­men­to sarebbe ba­sa­ta unicamente sul­la vo­lon­ta­rie­tà, non essendo ob­bli­ga­to­rio ac­cet­tar­li co­me mez­zo di pa­ga­men­to. I mi­ni­bot, in­fat­ti, si ba­se­rebbero sul­la vo­lon­ta­rie­tà delle persone nell’uti­liz­zar­li co­me mo­ne­ta le­ga­le, e cioè co­me mez­zo di pa­ga­men­to in luogo del­la mo­ne­ta aven­te cor­so le­ga­le (ca­rat­te­ri­sti­ca che è propria di qual­sia­si ti­to­lo di cre­di­to, tra cui gli as­se­gni cir­co­la­ri e le cam­bia­li). Sic­ché il ri­fiu­to di uti­liz­zar­li co­me mez­zo di pa­ga­men­to non darebbe nem­me­no luogo alla sanzione amministrativa prevista dal­l’art. 693 del C.P. italiano, il quale dispone che “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”. Di conseguenza, ai mi­ni­bot non si ap­pli­cherebbe la di­sci­pli­na co­di­ci­sti­ca di cui al­l’art. 1277 C.C. italiano, se­con­do la qua­le “i de­bi­ti pe­cu­nia­ri si estin­guo­no con mo­ne­ta aven­te cor­so le­ga­le nel­lo Sta­to al tem­po del pa­ga­men­to e per il suo va­lo­re no­mi­na­le”.

Tali autori ricordano anche che i ti­to­li del de­bi­to pub­bli­co so­no in­te­ra­men­te sot­trat­ti al­la di­sci­pli­na ci­vi­li­sti­ca (i.e. art. 2001, co. 2, C.C.). Dun­que, non si potrebbero ap­pli­ca­re ad es­si le re­go­le pro­prie del di­rit­to ci­vi­le, ed in par­ti­co­la­re la di­sci­pli­na sul­l’a­dem­pi­men­to del de­bi­to e quel­la sui ti­to­li di cre­di­to, ex art. 1992 C.C. e ss. Inoltre, non sarebbe af­fat­to esclu­so che lo Sta­to pos­sa emet­te­re ti­to­li del de­bi­to pub­bli­co pri­vi di in­te­res­se e sen­za sca­den­za, come sarebbe appunto il caso dei mi­ni­bot.

Infine, a parere dei sostenitori dei minibot, la com­pa­ti­bi­li­tà di questi con i vin­co­li del Trattato UE di Maa­stri­cht del 1992 sarebbe accertata dal fat­to che i minibot non in­cre­men­terebbero il cosiddetto “Maa­stri­cht Debt”, cioè non in­ci­derebbero ne­ga­ti­va­men­te sui vin­co­li di bi­lan­cio ivi pre­vi­sti; ciò in ragione del fatto che i mi­ni­bot rap­pre­sen­terebbero un de­bi­to già con­trat­to da parte dello Stato, e non creerebbero dunque nuo­vo de­bi­to.

Come qui brevemente sintetizzato, la questione circa la legittimità formale giuridica dei minibot è complessa ed i punti di vista in merito tra i giuristi sono tutt’altro che unanimi.


Daniele Bracchi

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